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Di sana e robusta Costituzione. “Salute e libertà”, tra bioetica e diritti individuali secondo la nostra Carta

di Italia Libera   
Di sana e robusta Costituzione. “Salute e libertà”, tra bioetica e diritti individuali secondo la nostra Carta

È di nuovo in libreria, aggiornato e attualissimo, il saggio del giurista Carlo Iannello sulla salute come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”entrambi  riconosciuti dalla Costituzione nell’articolo 32. Un saggio (che è anche un viaggio, tra interpretazioni e sentenze) nato proprio con l’intenzione di fare chiarezza sul ruolo della libertà di cura e l’autodeterminazione dell’individuo che ad essa è legata

La recensione di LAURA CALOSSO

SI INTITOLA “SALUTE E LIBERTÀ. Il fondamentale diritto all’autodeterminazione individuale” la II edizione riveduta e ampliata del saggio scritto dal giurista Carlo Iannello, pubblicato da Editoriale Scientifica con la prefazione di Luigi Manconi. Al centro del libro Iannello pone un’analisi dell’art. 32 della Costituzione: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Come scrive Manconi «La tesi centrale è che il concetto di diritto alla libertà terapeutica e alla disponibilità del proprio corpo si trovi e si esplichi interamente proprio all’interno di quell’articolo 32. Non è necessario, quindi, andare alla ricerca di un generico diritto all’autodeterminazione, modellato sulla falsariga di altri diritti, perché nella nostra Carta costituzionale si dà già soddisfazione a quelle medesime istanze sociali che in altri ordinamenti sono garantite dal diritto alla privacy.” Nella premessa al testo Iannello scrive: “Il saggio è nato proprio con l’intenzione di fare chiarezza e diradare le nubi circa il ruolo centrale che la libertà di cura e l’autodeterminazione ad essa legata (limpidamente evincibili dal solo art. 32 Cost.) assumono nel nostro ordinamento costituzionale».

La necessità di chiarire alcune incertezze interpretative – diffusamente messe in luce nel libro, anche in considerazione di una sempre più estesa ritrosia a riconoscere il ruolo essenziale dell’intero art. 32 Cost. nel determinare, con precisione ed esaustivamente, fondamento, consistenza e garanzie del diritto di autodeterminazione terapeutica – sono le ragioni della nuova edizione del testo che appunto ripercorre anche gli sviluppi interpretativi nel corso dei decenni fino ad oggi. «Ho cercato» scrive Iannello  «di formulare, per citare le parole di Luigi Manconi, “una sorta di teoria della bioetica costituzionale [che]vuole contribuire all’elaborazione di un diritto capace di accogliere le indicazioni di un’etica pubblica che abbia al suo centro il corpo dell’individuo e, per suo tramite, la sua dignità, nel rispetto, appunto, della persona umana” complessivamente intesa». Nella premessa si sottolinea inoltre che il titolo è “Salute e libertà”, ma avrebbe potuto essere egualmente “Salute è libertà”, per indicare che i due termini non possono più essere intesi in una relazione oppositiva, come è accaduto nel passato pre-costituzionale, «perché la Costituzione individua innovativamente nella salute, prima di tutto, una liberà fondamentale (il “fondamentale diritto dell’individuo”), per poi accogliere sia il suo significato tradizionale di salute pubblica (l’“interesse della collettività”), che la sua accezione novecentesca di diritto sociale (le “cure gratuite”). I due termini, salute e libertà, vanno, pertanto, letti in un rapporto di reciproca ed armoniosa integrazione».

Il sottotitolo chiarisce, dunque, che nel nostro ordinamento costituzionale non esiste un generico e onnicomprensivo diritto all’autodeterminazione individuale, declinato sulla falsariga della privacy statunitense, in grado di trasformare i nostri desideri, per quanto legittimi possano essere da un punto di vista etico o morale, in pretese dotate della dignità dei diritti giuridicamente garantiti. «Nel nostro ordinamento esiste, invece», sottolinea l’autore «perché limpidamente cristallizzato in una disposizione costituzionale, un “fondamentale diritto” all’autodeterminazione individuale con riferimento alle cure mediche, che trova il suo fulgido riconoscimento nell’articolo 32 della Costituzione, cioè nella libertà collegata alla salute individuale, che rappresenta, probabilmente, la più grande innovazione contenuta nel nostro ordinamento repubblicano, per quanto attiene al rapporto autorità-libertà». Nel secondo capitolo dal titolo “Dalla Libertà di disporre del proprio corpo al consenso informato: note critiche sull’interpretazione data ad alcune sentenze del giudice costituzionale” si affronta il tema della discrezionalità del legislatore. «Qual è questo ambito di discrezionalità?» si domanda Manconi. «Ad avviso di Iannello, esso è molto più ristretto e rigoroso se è riferito all’articolo 32. Secondo quest’ultimo, il legislatore trova un forte limite al suo potere nel vincolo costituito dal “rispetto della persona umana” (comma II dello stesso articolo). Il volume, dunque, ricerca quale sia il fondamento costituzionale più solido del diritto all’autodeterminazione, che può comprendere, tra l’altro, la rinuncia a una prestazione medica (come richiamato da tanti tragici fatti di cronaca). Il legislatore ci è arrivato solo nel 2017, dopo tanta sofferenza ignorata e tanto dolore non ascoltato».

Il tema del “potere” di limitare la libertà è centrale nel lavoro di Iannello. Come scrive l’autore «L’articolo 32 Cost. è la sola disposizione costituzionale che pone un limite al potere di limitare la libertà, ribaltando, in questo modo, lo stesso paradigma che ha tradizionalmente orientato la limitazione dei diritti costituzionalmente garantiti. L’articolo 16 della Costituzione, ad esempio, dopo aver sancito il diritto di circolare liberamente su tutto il territorio nazionale, stabilisce che tale libertà può essere limitata dalla legge (seppure soltanto per il perseguimento di determinati interessi della collettività), lasciando ampio spazio alla discrezionalità del sovrano democratico. In modo simile, si comportano tutti gli altri articoli che riconoscono diritti. L’articolo 32 Cost., invece, innova profondamente: innanzitutto, qualifica la salute come un «fondamentale diritto» dell’individuo, idea estranea all’orizzonte culturale della prima metà del Novecento, che sarà pienamente compresa solo mezzo secolo dopo (come testimoniano la Convenzione di Oviedo sulla biomedicina del 1997 e la Carta di Nizza del 2001). In secondo luogo, antepone l’aggettivo al sostantivo (“fondamentale diritto”), con l’evidente scopo di enfatizzare il valore di una libertà che, anche dal punto di vista letterale, evoca il costituzionalismo delle origini, che funzionalizza lo Stato alla “conservazione” dei diritti naturali dell’uomo (art. 2, Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1798). Infine, l’articolo 32 Cost., dopo aver ammesso la possibilità che tale diritto possa essere limitato dalla legge, per dare tutela alla tradizionale accezione della salute, definita «interesse della collettività» (cioè come esigenza di tutela della salute pubblica), introduce una novità assoluta nel costituzionalismo contemporaneo: un «contro-limite», frutto più limpido e innovativo del pensiero personalista, che ha rappresentato il cardine su cui è stato edificato l’intero impianto costituzionale».

«I Costituenti» sottolinea l’autore nella premessa «compresero che solo un argine invalicabile posto a protezione dell’autonomia dell’individuo poteva essere realmente efficace per realizzare lo scopo che si erano prefissati di fronte alle nuove e inedite minacce che il connubio tra tecnica e nichilismo aveva prodotto». L’ultimo capitolo del libro, intitolato “Oltre il diritto di autodeterminazione terapeutica: il fondamentale diritto all’autodeterminazione individuale” affronta casi concreti come quelli di Englaro e Welby, con attenzione alle questioni sollevate da Marco Cappato in relazione ai malati terminali. Nella sostanza il libro pone interrogativi che ci riguardano tutti e che acquisiscono importanza ulteriore se proposti dopo le vicende pandemiche degli ultimi anni. © RIPRODUZIONE RISERVATA

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